Art. 2
In vigore dal 11 apr 2005
Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i computer portatili conformemente al regolamento (CE) n. 1980/2000, gli apparecchi interessati devono rientrare nel gruppo di prodotti «computer portatili» e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato della presente decisione.
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