Art. 6

Copertura del suolo

In vigore dal 5 apr 2005
Copertura del suolo 1.   Almeno il 70 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente nell’allevamento di bovini in questione è destinato a praticoltura, a colture di avvicendamento prative o alla coltura di barbabietole, e ad altre colture intercalate da praticoltura, con un basso potenziale di lisciviazione dei nitrati. 2.   Le colture intercalate da praticoltura non vengono arate anteriormente al 1o marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e per limitare le perdite invernali. 3.   I terreni adibiti a prato in via temporanea vengono arati in primavera. 4.   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell’azoto atmosferico. Ciò non si applica al trifoglio presente nei terreni prativi in percentuale inferiore al 50 % e all’orzo o ai piselli intercalati da praticoltura.
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Copertura del suolo (Art. 6 Decisione (UE) 2005/294) — Testo vigente | Portale Normativo