Art. 5

Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

In vigore dal 5 apr 2005
Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno al terreno negli allevamenti bovini, compreso quello emesso dagli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente contenente 230 kg di azoto, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) l’apporto complessivo di azoto deve corrispondere al fabbisogno di nutrienti della coltura interessata e alla quantità fornita dal suolo; la fertilizzazione dovrà essere inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico; b) a ciascuna azienda corrisponde un piano e un resoconto dell’attività di fertilizzazione. Entro il 1o settembre va trasmesso alle autorità un piano che descriva la rotazione delle colture per il periodo tra il 1o agosto e il 31 marzo dell’anno seguente. Entro il 21 aprile devono essere inserite in tali piani relativi all’intero periodo le informazioni sull’applicazione prevista di effluenti e di fertilizzanti azotati, che vanno trasmesse alle autorità. I piani di rotazione delle colture devono precisare la praticoltura, le colture intercalari o di barbabietole e le altre colture intercalate da praticoltura. I piani di fertilizzazione devono comprendere il fabbisogno previsto di azoto e di fosforo, e l’applicazione di azoto va fissata a un livello inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico. Essi devono precisare inoltre il tipo del fertilizzante da utilizzare (ad esempio, effluente di allevamento, prodotti di rifiuto, concimi chimici) e devono comprendere una mappa indicativa dell’ubicazione dei singoli terreni. I piani devono essere aggiornati al massimo entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire una corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. Ogni anno va presentato alle autorità competenti un resoconto di fertilizzazione. Tali norme devono essere fondate su atti derivati di regolamentazione; c) ogni azienda deve presentare, insieme alla domanda annuale, un resoconto di fertilizzazione all’autorità competente nazionale e accettare di essere sottoposta a controlli casuali; d) tutti gli agricoltori a cui è concessa la deroga provvedono ad effettuare analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo (almeno ogni 3 anni/5 ettari di terreno), al fine di garantire una fertilizzazione accurata; e) non viene applicato effluente di allevamento nel periodo autunnale prima di una coltura prativa e l’aratura è seguita da una coltura ad alto fabbisogno di azoto.
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Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti (Art. 5 Decisione (UE) 2005/294) — Testo vigente | Portale Normativo