Art. 3

In vigore dal 31 mar 2005
Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere quanto più breve possibile. Nei casi in cui le autorizzazioni debbano essere revocate in conformità dell', punto 1, entro il 30 settembre 2005, detto periodo non può superare il 30 settembre 2006. Nei casi in cui le autorizzazioni debbano essere revocate in conformità dell', punto 3, entro il 30 giugno 2007, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.
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