Art. 2

In vigore dal 31 mar 2005
Gli Stati membri provvedono affinché: 1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin o polioxin siano revocate a decorrere dal 30 settembre 2005. 2. A decorrere dal 15 aprile 2005 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin o polioxin. 3. In deroga al punto 1, gli Stati membri elencati nella colonna B dell'allegato possono mantenere fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo, al fine di consentire l'elaborazione di una valida alternativa alle sostanze considerate. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni: a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente; b) l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano sul mercato successivamente al 30 settembre 2005 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego; c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi; d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative. 4. Entro il 31 marzo 2005 lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del punto 3 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:303(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo