Art. 2
In vigore dal 31 mar 2005
Gli Stati membri provvedono affinché:
1.
Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin o polioxin siano revocate a decorrere dal 30 settembre 2005.
2.
A decorrere dal 15 aprile 2005 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti acido cresilico, diclorofen, imazametabenz, kasugamicin o polioxin.
3.
In deroga al punto 1, gli Stati membri elencati nella colonna B dell'allegato possono mantenere fino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo, al fine di consentire l'elaborazione di una valida alternativa alle sostanze considerate.
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
b)
l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano sul mercato successivamente al 30 settembre 2005 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni di limitazione d’impiego;
c)
vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
d)
vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.
4.
Entro il 31 marzo 2005 lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del punto 3 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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