Art. 5

In vigore dal 16 mar 2005
1.   L'inserimento di dati nella rete lascia impregiudicata la proprietà delle relative informazioni. Gli utenti autorizzati sono i soli responsabili delle informazioni fornite e assicurano che il loro contenuto sia pienamente conforme al diritto comunitario e nazionale vigente. 2.   A meno che non siano contrassegnate come pubbliche, le informazioni fornite sono rigorosamente riservate agli utenti autorizzati della rete ed è vietata la loro divulgazione a terzi senza la preventiva autorizzazione del proprietario interessato. 3.   Gli Stati membri adottano le misure di sicurezza necessarie per: a) impedire l'accesso alla rete alle persone non autorizzate; b) garantire che, utilizzando la rete, le persone autorizzate abbiano accesso soltanto ai dati che rientrano nella loro sfera di competenza; c) impedire che le informazioni sulla rete siano lette, copiate, modificate o cancellate da persone non autorizzate. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione adotta ulteriori misure di sicurezza secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Art. 5 Decisione (UE) 2005/267 — Testo vigente | Portale Normativo