Art. 3

In vigore dal 16 mar 2005
Secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, la Commissione: a) fissa i termini e le procedure di concessione dell'accesso totale o selettivo alla rete; b) stabilisce le norme e gli orientamenti relativi alle condizioni d'uso del sistema, incluse le norme in materia di riservatezza, trasmissione, memorizzazione, archiviazione e cancellazione delle informazioni e quelle relative ai moduli standardizzati.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/267 — Testo vigente | Portale Normativo