Art. 3
In vigore dal 16 mar 2005
Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di cui all'allegato è versato soltanto se:
a)
lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, mediante la documentazione del caso, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma; e
b)
lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente a quanto disposto dall' del regolamento (CE) 998/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:242:oj#art-3