Art. 2
In vigore dal 16 mar 2005
1. L'importo totale del contributo finanziario della Comunità di cui all' è pari a 94 470 EUR.
2. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità ai singoli Stati membri interessati è il seguente:
a)
36 875 EUR alla Germania;
b)
57 595 EUR alla Finlandia.
3. L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di rafforzamento dei posti d'ispezione è indicato nell'allegato.
Storico versioni
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