Art. 2

In vigore dal 16 mar 2005
1.   L'importo totale del contributo finanziario della Comunità di cui all' è pari a 94 470 EUR. 2.   L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità ai singoli Stati membri interessati è il seguente: a) 36 875 EUR alla Germania; b) 57 595 EUR alla Finlandia. 3.   L'importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di rafforzamento dei posti d'ispezione è indicato nell'allegato.
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