Art. 3
In vigore dal 9 mar 2005
In deroga all', gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l'importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I e conformi:
a)
alle garanzie complementari stabilite nel modello di certificato veterinario che figura nell'allegato III; nonché
b)
alle condizioni seguenti:
i)
gli embrioni sono stati prelevati o prodotti prima del 1o gennaio 2006;
ii)
gli embrioni vengono utilizzati solo per essere impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario;
iii)
gli embrioni non sono destinati a scambi intracomunitari.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:217:oj#art-3