Art. 3

In vigore dal 9 mar 2005
In deroga all', gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l'importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I e conformi: a) alle garanzie complementari stabilite nel modello di certificato veterinario che figura nell'allegato III; nonché b) alle condizioni seguenti: i) gli embrioni sono stati prelevati o prodotti prima del 1o gennaio 2006; ii) gli embrioni vengono utilizzati solo per essere impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario; iii) gli embrioni non sono destinati a scambi intracomunitari.
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