Art. 1

In vigore dal 9 mar 2005
Gli Stati membri importano unicamente embrioni di animali domestici della specie bovina (in seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi di cui nell'allegato I della presente decisione dai gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti, elencati nell'allegato della decisione 92/452/CEE.
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