Art. 3

In vigore dal 2 mar 2005
La Germania informa la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi. A tale fine si utilizza il questionario che figura all’allegato I della presente decisione. La Germania trasmette alla Commissione tutti i documenti comprovanti l’avvio della procedura di recupero presso il beneficiario dell’aiuto indebitamente erogato.
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