Art. 1
In vigore dal 2 mar 2005
L’aiuto di Stato cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Chemische Werke Piesteritz è incompatibile con il mercato comune.
L’aiuto è articolato nelle seguenti misure:
1)
misura 4: condono del prezzo di acquisto per un importo di 3 181 769 EUR;
2)
misura 5: condono degli interessi passivi maturati fino alla fine del 1996 sul prezzo di acquisto per un importo di 237 239 EUR;
3)
misura 6: sovvenzione agli investimenti dell’ordine di 1 799 747 EUR;
4)
misura 7 (nonché 7a): garanzia/prestito concesso da BvS di 644 228 EUR. Si calcola che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia corrisponda alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso d’interesse applicato al prestito concesso da BvS. L’elemento di aiuto del prestito corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso d’interesse applicato al prestito accordato da BvS;
5)
misura 8 (nonché 8a): garanzia/prestito concesso da BvS di 869 196 EUR. Si calcola che l’elemento di aiuto contenuto nella garanzia corrisponda alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso d’interesse al quale è stato concesso il prestito garantito. L’elemento di aiuto del prestito corrisponde alla differenza tra il tasso d’interesse di riferimento maggiorato di 400 punti base e il tasso d’interesse applicato al prestito accordato da BvS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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