Art. 3

In vigore dal 2 mar 2005
La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Malta sono destinatarie della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:200:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2005/200 — Testo vigente | Portale Normativo