Art. 2

In vigore dal 2 mar 2005
L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta informano la Commissione della data a partire da cui e del modo in cui intendono avvalersi dell'autorizzazione di cui all'. Quando l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta adottano misure in virtù dell'autorizzazione di cui all', comunicano immediatamente alla Commissione tali misure e la data a partire da cui esse sono applicate. La Commissione ne informa gli Stati membri.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/200 — Testo vigente | Portale Normativo