Art. 4
In vigore dal 24 feb 2005
1. Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2 della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda ai Paesi Bassi un aiuto finanziario destinato al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) di Bilthoven per l’individuazione di residui in talune sostanze.
L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 420 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.
2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
Storico versioni
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