Art. 3

In vigore dal 24 feb 2005
1.   Per espletare le funzioni e i compiti di cui all’allegato V, capitolo 2, della direttiva 96/23/CE, la Comunità accorda all’Italia un aiuto finanziario destinato all’Istituto superiore di sanità di Roma per l’individuazione di residui in talune sostanze. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 420 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Al di là del massimale di cui al paragrafo 1 la Comunità accorda un aiuto finanziario all’Italia per l’organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L’importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.
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