Art. 2
In vigore dal 21 feb 2005
Con riserva di trattamento reciproco (1), l’accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2005, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Storico versioni
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