Art. 1
In vigore dal 21 feb 2005
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell’accordo sul commercio dei prodotti tessili, con riserva della sua conclusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:228(1):oj#art-1