Art. 1

In vigore dal 21 feb 2005
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:196:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2005/196 — Testo vigente | Portale Normativo