Art. 1
In vigore dal 21 feb 2005
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Ucraina che proroga e modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e l’Ucraina.
Storico versioni
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