Art. 1
In vigore dal 9 feb 2005
All’articolo 3 della decisione 2004/292/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 31 dicembre 2004 siano inseriti nel sistema TRACES i seguenti elementi:
a)
le parti I e II dei certificati sanitari inerenti agli scambi nonché la parte III all'atto dell'esecuzione di un controllo;
b)
i documenti veterinari comuni di entrata per tutti gli animali introdotti nella Comunità;
c)
i documenti veterinari comuni di entrata per tutte le partite respinte nonché per tutti i prodotti soggetti alle procedure particolari previste dalla direttiva 97/78/CE:
i)
la procedura di sorveglianza specifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4;
ii)
la procedura di transito da un paese terzo verso un altro paese terzo di cui all’articolo 11, paragrafo 1;
iii)
la procedura di trasferimento verso una zona franca, un deposito franco o un deposito dogonale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1;
iv)
la procedura di approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimi di cui all’articolo 13, paragrafo 1;
v)
la procedura di reimportazione di prodotti di origine comunitaria di cui all’articolo 15, paragrafo 1.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, punto c), gli Stati membri assicurano che a partire dal 30 giugno 2005 siano inseriti in TRACES tutti i documenti veterinari comuni di entrata per la totalità dei prodotti introdotti nella Comunità, a prescindere dal vincolo della merce ad un regime doganale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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