Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 feb 2005
All’articolo 3 della decisione 2004/292/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 31 dicembre 2004 siano inseriti nel sistema TRACES i seguenti elementi: a) le parti I e II dei certificati sanitari inerenti agli scambi nonché la parte III all'atto dell'esecuzione di un controllo; b) i documenti veterinari comuni di entrata per tutti gli animali introdotti nella Comunità; c) i documenti veterinari comuni di entrata per tutte le partite respinte nonché per tutti i prodotti soggetti alle procedure particolari previste dalla direttiva 97/78/CE: i) la procedura di sorveglianza specifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4; ii) la procedura di transito da un paese terzo verso un altro paese terzo di cui all’articolo 11, paragrafo 1; iii) la procedura di trasferimento verso una zona franca, un deposito franco o un deposito dogonale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1; iv) la procedura di approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimi di cui all’articolo 13, paragrafo 1; v) la procedura di reimportazione di prodotti di origine comunitaria di cui all’articolo 15, paragrafo 1. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, punto c), gli Stati membri assicurano che a partire dal 30 giugno 2005 siano inseriti in TRACES tutti i documenti veterinari comuni di entrata per la totalità dei prodotti introdotti nella Comunità, a prescindere dal vincolo della merce ad un regime doganale.»
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