Art. 3

In vigore dal 2 feb 2005
A decorrere dal 1o gennaio 2006, tutte le partite di prodotti di cui all’, ancora in deposito, sono distrutte sotto la supervisione dell’autorità competente. I costi di tale operazione sono imputati interamente al proprietario della partita.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/92 — Testo vigente | Portale Normativo