Art. 2

In vigore dal 2 feb 2005
Fino al 31 dicembre 2005, le partite di prodotti di cui all’, introdotte entro il 1o gennaio 2005 in zone franche, depositi franchi o locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri, sono autorizzate a lasciare tali zone, depositi o locali, in cui sono immagazzinate, per essere consegnate, in parte o interamente, nei loro luoghi di destinazione, come previsto dall’articolo 12, paragrafo 8, o dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE, senza dover essere accompagnate dal certificato zoosanitario appropriato previsto dagli atti comunitari pertinenti.
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