Art. 1
In vigore dal 27 gen 2005
1. In deroga all', paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, Cipro può autorizzare sul proprio territorio, fino al 1o novembre 2005, la combustione o il sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale.
2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica ai materiali di categoria 1 di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1774/2002.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:62(1):oj#art-1