Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 gen 2005
1.   In deroga all', paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, Cipro può autorizzare sul proprio territorio, fino al 1o novembre 2005, la combustione o il sotterramento sul posto di sottoprodotti di origine animale. 2.   La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica ai materiali di categoria 1 di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (CE) n. 1774/2002.
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