Art. 2

In vigore dal 27 gen 2005
Gli Stati membri sospendono le importazioni dal distretto amministrativo di Kardzhali in Bulgaria di: a) carne fresca di pollame, di ratiti e di selvaggina di penna selvatica e di allevamento nonché b) preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle specie indicate alla lettera a).
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/61 — Testo vigente | Portale Normativo