Art. 2
In vigore dal 27 gen 2005
Gli Stati membri sospendono le importazioni dal distretto amministrativo di Kardzhali in Bulgaria di:
a)
carne fresca di pollame, di ratiti e di selvaggina di penna selvatica e di allevamento nonché
b)
preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle specie indicate alla lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:61(1):oj#art-2