Art. 1

In vigore dal 27 gen 2005
Gli Stati membri sospendono le importazioni di pollame vivo, ratiti vivi, selvaggina di penna di allevamento e selvatica e uova da cova di dette specie dal distretto amministrativo di Kardzhali in Bulgaria.
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/61 — Testo vigente | Portale Normativo