Art. 2

In vigore dal 26 gen 2005
La presente decisione è oggetto di un riesame sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dell’Iran, nonché dei risultati dei test effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni particolari di cui all’ tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all’interno della Comunità e se risultano ancora necessarie.
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