Art. 1

In vigore dal 26 gen 2005
1.   Gli Stati membri possono importare: — i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 , — i pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 e 2008 19 93 , originari o provenienti dall’Iran, unicamente nel caso in cui la partita sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e dal certificato sanitario di cui all’allegato I, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante del ministero della Sanità iraniano. Il certificato sanitario è valido quando l’importazione viene effettuata entro e non oltre 4 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato stesso. 2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere importati nella Comunità solo attraverso uno dei punti di entrata elencati nell’allegato II. 3.   Ogni partita di prodotti di cui al paragrafo 1 è contrassegnata con un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1. 4.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vigilano affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 siano sottoposti a controlli documentari in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento di cui al paragrafo 1. 5.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prelevano un campione da ogni partita di prodotti di cui al paragrafo 1 per procedere ad un’analisi relativamente all’aflatossina B1 e all’aflatossina totale prima che la partita lasci il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzata. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione concernente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati su partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio). 6.   Tutte le partite destinate ad essere sottoposte al prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi vanno trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate. Le autorità competenti degli Stati membri importatori rilasciano un documento ufficiale d’accompagnamento in cui si attesta che la partita è stata sottoposta a campionamento e ad analisi ufficiali e si indica il risultato delle analisi. 7.   Qualora la partita sia frazionata, copie del certificato sanitario e dei documenti ufficiali di accompagnamento di cui ai paragrafi 1 e 6 accompagneranno, per l’intera fase della vendita all’ingrosso, ogni sezione della partita frazionata. Le copie devono essere certificate dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.
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Art. 1 Decisione (UE) 2005/85 — Testo vigente | Portale Normativo