Art. 2

Responsabilità delle istituzioni

In vigore dal 26 gen 2005
Responsabilità delle istituzioni 1.   L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione mette a disposizione della Scuola un numero di funzionari-conferenzieri sufficiente, secondo le modalità adottate dal consiglio di amministrazione, conformemente all', punto g). 2.   Su richiesta della Scuola e compatibilmente con le loro disponibilità, le istituzioni mettono a disposizione della Scuola sale di formazione secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione.
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Responsabilità delle istituzioni (Art. 2 Decisione (UE) 2005/119) — Testo vigente | Portale Normativo