Art. 2
Responsabilità delle istituzioni
In vigore dal 26 gen 2005
Responsabilità delle istituzioni
1. L'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione mette a disposizione della Scuola un numero di funzionari-conferenzieri sufficiente, secondo le modalità adottate dal consiglio di amministrazione, conformemente all', punto g).
2. Su richiesta della Scuola e compatibilmente con le loro disponibilità, le istituzioni mettono a disposizione della Scuola sale di formazione secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:119(1):oj#art-2