Art. 2

In vigore dal 21 gen 2005
Anteriormente al 31 dicembre dell'anno di importazione, gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione e agli altri Stati membri, confomemente a quanto specificato al punto 7 dell’allegato, per ciascuna partita di terra importata precedentemente alla data indicata, in applicazione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:51(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo