Art. 1
In vigore dal 21 gen 2005
Gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe alle disposizioni dell’, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i divieti di cui al punto 14 dell’allegato III, parte A, della stessa direttiva, nonché alle disposizioni dell’, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i requisiti particolari di cui al punto 34 dell’allegato IV, parte A, sezione I, relativi alla terra originaria di alcuni paesi terzi.
L’autorizzazione a concedere deroghe di cui al paragrafo 1 è soggetta alle condizioni specifiche fornite in allegato e si applica unicamente alla terra introdotta nella Comunità tra il 1o marzo 2005 e il 28 febbraio 2007 e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.
L’autorizzazione non prescinde da ulteriori autorizzazioni o procedure richieste in forza di altre normative.
Storico versioni
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