Art. 3
In vigore dal 27 dic 2004
La Commissione può decidere di proseguire nel 2006 e fino al 2009 le prove e le analisi elencate nell’allegato compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all’80 % dei costi eligibili di una prova o di un’analisi portata avanti in tale contesto, non deve superare l’importo indicato nell’allegato.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:5(1):oj#art-3