Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 dic 2004
La Commissione può decidere di proseguire nel 2006 e fino al 2009 le prove e le analisi elencate nell’allegato compatibilmente con la disponibilità finanziaria. Il contributo finanziario massimo della Comunità, pari all’80 % dei costi eligibili di una prova o di un’analisi portata avanti in tale contesto, non deve superare l’importo indicato nell’allegato.
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