Art. 4
In vigore dal 20 dic 2004
La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
(1) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 10).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:920:oj#art-4