Art. 3

In vigore dal 20 dic 2004
La deroga di cui all’ resta in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Essa può essere riveduta dalla Commissione qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel settore dell’energia elettrica nelle isole Azzorre.
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/920 — Testo vigente | Portale Normativo