Art. 5

In vigore dal 20 dic 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione (1)  GU 125 del 11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23). (2)  GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/403/CE (GU L 141 del 7.6.2003, pag. 23). ALLEGATO Specie Varietà Quantitativo massimo (t) Triticum aestivum Abika, Bill, Elvis, Globus, Grommit, Hattrick, Opus, Robigus, Senat, Smuggler, Solist, Tulsa, Tritex 45 000
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:894:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Decisione (UE) 2004/894 — Testo vigente | Portale Normativo