Art. 3

In vigore dal 20 dic 2004
Nell'applicare le presente decisione gli Stati membri si prestano assistenza amministrativa reciproca. La Danimarca svolge il ruolo di Stato membro coordinatore, in modo da assicurare che il quantitativo totale oggetto dell'autorizzazione non superi i quantitativi massimi indicati nell'allegato. Qualora ricevano una domanda ai sensi dell', gli Stati membri comunicano senza indugio allo Stato membro coordinatore il quantitativo di sementi oggetto della domanda. Lo Stato membro coordinatore informa immediatamente lo Stato membro notificante, qualora l'autorizzazione comporti il superamento del quantitativo massimo.
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Art. 3 Decisione (UE) 2004/894 — Testo vigente | Portale Normativo