Art. 4

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea. 2.   Prima di prendere parte, conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 10 dell'accordo, a una decisione del comitato misto istituito da quest'ultimo, le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio si riuniscono in seno al Consiglio al fine di determinare se possa essere adottata una posizione comune.
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Art. 4 Decisione (UE) 2004/849 — Testo vigente | Portale Normativo