Art. 2

In vigore dal 15 dic 2004
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e i documenti connessi in nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2004/849 — Testo vigente | Portale Normativo