Art. 11
Centri nazionali Europass
In vigore dal 15 dic 2004
1. Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione a livello nazionale. A tal fine ciascuno Stato membro designa un Centro nazionale Europass (CNE), competente per il coordinamento a livello nazionale di tutte le attività di cui alla presente decisione e che sostituisce o sviluppa, se del caso, gli organismi che svolgono attualmente attività analoghe.
È istituita una rete europea di CNE. Le attività della rete sono coordinate dalla Commissione.
2. Il CNE svolge i seguenti compiti:
a)
coordina, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, o eventualmente esegue le attività necessarie per mettere a disposizione o rilasciare i documenti Europass;
b)
crea e gestisce il sistema d'informazione nazionale, a norma dell';
c)
promuove l'utilizzazione di Europass, anche mediante servizi basati su Internet;
d)
garantisce, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, che vengano messi a disposizione dei singoli cittadini informazioni e orientamenti adeguati su Europass e i relativi documenti;
e)
agevola la fornitura di informazioni e orientamenti sulle opportunità di apprendimento in tutta Europa, sulla struttura dei sistemi d'istruzione e di formazione e su altri aspetti relativi alla mobilità ai fini dell'apprendimento, in particolare mediante uno stretto coordinamento con i competenti servizi nazionali e della Comunità e, laddove opportuno, rende disponibile ai cittadini una guida introduttiva alla mobilità;
f)
gestisce, a livello nazionale, i contributi finanziari comunitari per tutte le attività collegate alla presente decisione;
g)
partecipa alla rete europea coordinata del CNE.
3. Il CNE agisce in veste di organismo esecutivo a livello nazionale a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:2241:oj#art-11