Art. 11 · Centri nazionali Europass

Art. 11

Centri nazionali Europass

In vigore dal 15 dic 2004
1.   Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione della presente decisione a livello nazionale. A tal fine ciascuno Stato membro designa un Centro nazionale Europass (CNE), competente per il coordinamento a livello nazionale di tutte le attività di cui alla presente decisione e che sostituisce o sviluppa, se del caso, gli organismi che svolgono attualmente attività analoghe. È istituita una rete europea di CNE. Le attività della rete sono coordinate dalla Commissione. 2.   Il CNE svolge i seguenti compiti: a) coordina, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, o eventualmente esegue le attività necessarie per mettere a disposizione o rilasciare i documenti Europass; b) crea e gestisce il sistema d'informazione nazionale, a norma dell'; c) promuove l'utilizzazione di Europass, anche mediante servizi basati su Internet; d) garantisce, in collaborazione con gli organismi nazionali competenti, che vengano messi a disposizione dei singoli cittadini informazioni e orientamenti adeguati su Europass e i relativi documenti; e) agevola la fornitura di informazioni e orientamenti sulle opportunità di apprendimento in tutta Europa, sulla struttura dei sistemi d'istruzione e di formazione e su altri aspetti relativi alla mobilità ai fini dell'apprendimento, in particolare mediante uno stretto coordinamento con i competenti servizi nazionali e della Comunità e, laddove opportuno, rende disponibile ai cittadini una guida introduttiva alla mobilità; f) gestisce, a livello nazionale, i contributi finanziari comunitari per tutte le attività collegate alla presente decisione; g) partecipa alla rete europea coordinata del CNE. 3.   Il CNE agisce in veste di organismo esecutivo a livello nazionale a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
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