Art. 1

La decisione 2002/463/CE è modificata come segue:

In vigore dal 13 dic 2004
1) All’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo: «1 bis.   Le azioni di cui all’articolo 8 e proposte da un servizio nazionale di uno Stato membro in attuazione di una delle attività del settore di cui all’articolo 4, sono ammesse a fruire del cofinanziamento nel quadro del programma ARGO, a condizione che: a) perseguano uno degli obiettivi generali indicati all’ e b) contribuiscano alla gestione integrata delle frontiere ovviando a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, individuati sulla base di criteri oggettivi.». 2) L’articolo 11 è modificato come segue: a) Ai paragrafi 3, 4 e 6, l’espressione «articolo 10, paragrafo 1,» è sostituita da «articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis,». b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Le decisioni relative alla concessione di finanziamenti comunitari a favore delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis, sono oggetto di accordi di sovvenzione stipulati tra la Commissione ed i servizi nazionali proponenti. L'esecuzione delle suddette decisioni e degli accordi è assoggettata al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti.». 3) L’articolo 12 è modificato come segue: a) Al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) prepara un programma di lavoro annuale comprendente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, i criteri oggettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera b), la definizione della quota massima del bilancio annuale disponibile per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, una descrizione delle azioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, che la Commissione intende intraprendere e, se del caso, un elenco di altre azioni.». b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il programma annuale di lavoro, comprendente le azioni proposte dalla Commissione e le azioni specifiche previste all’articolo 9, è approvato conformemente alla procedura indicata all’articolo 13, paragrafo 2. In ordine alle azioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis dell'articolo 10, l’elenco delle azioni scelte è approvato in base alla procedura prevista all’articolo 13, paragrafo 3.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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