Art. 1
La decisione 2002/463/CE è modificata come segue:
In vigore dal 13 dic 2004
1)
All’articolo 10 è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Le azioni di cui all’articolo 8 e proposte da un servizio nazionale di uno Stato membro in attuazione di una delle attività del settore di cui all’articolo 4, sono ammesse a fruire del cofinanziamento nel quadro del programma ARGO, a condizione che:
a)
perseguano uno degli obiettivi generali indicati all’ e
b)
contribuiscano alla gestione integrata delle frontiere ovviando a specifiche carenze strutturali ai valichi di frontiera strategici, individuati sulla base di criteri oggettivi.».
2)
L’articolo 11 è modificato come segue:
a)
Ai paragrafi 3, 4 e 6, l’espressione «articolo 10, paragrafo 1,» è sostituita da «articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis,».
b)
Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le decisioni relative alla concessione di finanziamenti comunitari a favore delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafi 1 ed 1 bis, sono oggetto di accordi di sovvenzione stipulati tra la Commissione ed i servizi nazionali proponenti. L'esecuzione delle suddette decisioni e degli accordi è assoggettata al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti.».
3)
L’articolo 12 è modificato come segue:
a)
Al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
prepara un programma di lavoro annuale comprendente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, i criteri oggettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, lettera b), la definizione della quota massima del bilancio annuale disponibile per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis, una descrizione delle azioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, che la Commissione intende intraprendere e, se del caso, un elenco di altre azioni.».
b)
Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il programma annuale di lavoro, comprendente le azioni proposte dalla Commissione e le azioni specifiche previste all’articolo 9, è approvato conformemente alla procedura indicata all’articolo 13, paragrafo 2.
In ordine alle azioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis dell'articolo 10, l’elenco delle azioni scelte è approvato in base alla procedura prevista all’articolo 13, paragrafo 3.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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