Art. 2
In vigore dal 2 dic 2004
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all' la Presidenza nomina un responsabile di progetto di stanza a Abuja, Nigeria.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto è sottoposto alla responsabilità della Presidenza.
3. Il responsabile di progetto riferisce regolarmente al Consiglio o ai suoi organi designati, per il tramite della Presidenza assistita dal Segretario generale/Alto Rappresentante per la PESC.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto collabora, se del caso, con le missioni in loco degli Stati membri e della Commissione.
Storico versioni
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