Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 dic 2004
1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all' la Presidenza nomina un responsabile di progetto di stanza a Abuja, Nigeria. 2.   Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto è sottoposto alla responsabilità della Presidenza. 3.   Il responsabile di progetto riferisce regolarmente al Consiglio o ai suoi organi designati, per il tramite della Presidenza assistita dal Segretario generale/Alto Rappresentante per la PESC. 4.   Nello svolgimento delle sue funzioni il responsabile di progetto collabora, se del caso, con le missioni in loco degli Stati membri e della Commissione.
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