Art. 38

In vigore dal 30 nov 2004
1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. 2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 400 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare: a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili; b) la distruzione delle uova da cova incubate; c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova; d) l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma; e) il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.
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Art. 38 Decisione (UE) 2004/840 — Testo vigente | Portale Normativo